Al rientro dalle vacanze arriva il “regalo” di Equitalia…

Avevi concordato la rateizzazione del tuo debito con l’Agenzia di Riscossione, ma la procedura è decaduta entro il 30 giugno? 

Puoi avere una seconda “chance” e suddividere in tranche la somma residua, senza essere tenuto a estinguere per intero le rate scadute al momento della domanda.

A schiudere le porte di questa ulteriore opportunità, un emendamento al Decreto Enti Locali 

Per la precisione, il Dl 113/2016 convertito in Legge 160 del 7/08/2016 e pubblicato in GU il 20/08/2016. Detto provvedimento sancisce infatti il diritto, per i beneficiari, ora “decaduti”, della rateizzazione introdotta il 29 settembre 2015 o di quelle precedenti di poter usufruire nuovamente di questa procedura vedendo frazionare il debito in un massimo di 72 tranche.

Il Decreto Enti Locali prevede inoltre l’innalzamento della soglia dell’importo rateizzabile, da 50 mila a 60mila euro.

 A determinare l’importo concorre non solo l’ammontare principale, ma anche il debito rimanente dei precedenti piani di dilazione. Per chiedere una nuova rateizzazione è necessario inoltrare relativa domanda entro il 20 ottobre. Va precisato che fino a quel momento, comunque, Equitalia può mettere in moto l’iter finalizzato al recupero del credito.

Il beneficiario della dilazione decade a seguito del mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

Dopo il 20 ottobre il contribuente potrà comunque essere ammesso alla rateizzazione, a patto che le rate scadute siano state estinte per intero al momento della presentazione della domanda.  

Si stima che questo beneficio interesserà circa 90mila contribuenti, per un totale di 3,7 miliardi di euro in potenziali introiti per le casse dello Stato.  

Come evitare l’impennata della rata del mutuo?

Cartelle esattoriali: loro ti possono aiutare

 

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