A quanto ammonta il debito? Scopri se il tuo bene può essere ipotecato

In quali casi Equitalia può esercitare il suo credito sull’immobile di proprietà del debitore? 

Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia (n.340/2016) ha fissato dei significativi punti fermi in materia.

La pronuncia in questione ha rigettato la richiesta di un cittadino titolare di un immobile ipotecato dall’Agenzia di Riscossione.

Questa gli aveva prospettato l’eventualità di metterlo all’asta se non avesse provveduto a estinguere il debito.

L’articolo 76 del D.P.R. 502/73

Riconosce al creditore di procedere a ipoteca anche laddove non ci siano i requisiti per procedere a vendita all’asta, a patto che l’importo da saldare non sia inferiore a 20.000 euro.  

Questo per potersi garantire e tutelare dall’eventuale esecuzione forzata posta in essere da altro soggetto coinvolto, quale, ad esempio, la banca.

La sentenza della CTP ha stabilito 

Che, essendo il credito vantato da Equitalia non inferiore a 20.000 euro, pur trattandosi dell’unico immobile di proprietà del debitore, riconducibile alla categoria non di lusso nonché residenza anagrafica dello stesso, è legittima l’iscrizione ipotecaria. 

D’altra parte, resta “congelata” la possibilità di esecuzione materiale della vendita.

Chi invece ha un debito superiore a 50.000 euro e procede a vendita di immobili dichiarandosi contestualmente nullatenente, rischia di essere accusato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

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