Capitalizzazione degli interessi fuori legge senza se e senza ma. Forse…

Tutto fumo e niente (o poco) arrosto. Si potrebbero riassumere così i recenti sviluppi in materia di anatocismo. Infatti, il 17 marzo scorso è stato approvato un emendamento all’articolo 17 del Disegno di Legge di conversione del Decreto sul Credito Cooperativo. Questo prevede il bando “assoluto” della pratica di capitalizzazione degli interessi su conti correnti, conti di pagamento, e finanziamenti erogati attraverso revolving card. Tuttavia, scorrendo più attentamente il testo, emerge che la norma, in concreto, quasi certamente, non tutelerà comunque le fasce sociali più esposte e deboli.
 
«Per venire incontro al risparmiatore in difficoltà gli si da più tempo per pagare. Gli interessi creditori saranno liquidati il primo gennaio di ogni anno. Il cliente può scegliere di prenderli e usarli oppure di lasciarli sul conto. In questo ultimo caso andranno a formare capitale e cominceranno a produrre interessi. Per quanto riguarda gli interessi debitori invece, dovranno essere estinti il primo marzo». Così Sergio Boccadutri (Pd), primo firmatario dell’emendamento.
 
La nota dolente, però, spunta fuori laddove si stabilisce che  «è fatta salva la possibilità per il cliente di autorizzare preventivamente l’addebito degli interessi debitori sul conto o sulla carta decorso un termine di 60 giorni dalla valuta degli interessi medesimi». Il che significa, che se gli interessi non vengono saldati entro due mesi, vanno a sommarsi al capitale dovuto, producendo ulteriori interessi. Insomma, la tristemente nota storia del cane che si morde la coda. 
 
 

 

 

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